Statuto organico›Capo IX
Art. 72
In vigore dal 15 lug 1905
L'esercizio finanziario comincia col 1° di ottobre di ciascun anno e termina col 30 settembre dell'anno successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-72