Statuto organicoCapo IX

Art. 77

In vigore dal 15 lug 1905
I locali del palazzo di proprietà dell'Istituto sono concessi in affitto a trattativa privata per un periodo di tempo non maggiore di anni sei. I contratti di locazione sono stipulati dal presidente o da chi ne fa le veci e sono deliberati: a) dalla Giunta per una durata non superiore ai tre anni; b) dal Consiglio per una durata superiore ai tre anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-77

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo