Statuto organico›Capo IX
Art. 77
In vigore dal 15 lug 1905
I locali del palazzo di proprietà dell'Istituto sono concessi in affitto a trattativa privata per un periodo di tempo non maggiore di anni sei.
I contratti di locazione sono stipulati dal presidente o da chi ne fa le veci e sono deliberati:
a) dalla Giunta per una durata non superiore ai tre anni;
b) dal Consiglio per una durata superiore ai tre anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-77