Statuto organicoCapo X

Art. 81

In vigore dal 15 lug 1905
Il personale d'amministrazione dell'Istituto è scelto preferibilmente tra i cittadini sabini, e si compone: 1° di un segretario-ragioniere, munito di diploma in ragioneria rilasciato da un Istituto tecnico governativo; 2° di un esattore-cassiere; 3° di un perito in costruzioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-81

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Art. 81 Che approva e contiene lo statuto dell'Istituto Sabino per gli studi in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo