Statuto organico›Capo IX
Art. 78
In vigore dal 15 lug 1905
I lavori di manutenzione e di riparazione del palazzo sono deliberati:
a) dalla Giunta quando la spesa non superi le L. 2000;
b) dal Consiglio quando la spesa superi le L. 2000.
In principio dell'esercizio finanziario la Giunta potrà delegare al presidente la facoltà di ordinare, nei casi d'urgenza, lavori per somme che, singolarmente, non eccedano le L. 300.
Sui lavori eseguiti per facoltà delegata, il presidente riferirà alla Giunta nella più prossima adunanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-78