Statuto organico›Capo IX
Art. 80
In vigore dal 15 lug 1905
Lo spese di stipulazione dei contratti non sono mai a carico dell'Istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-80