Statuto organico›Capo X
Art. 84
In vigore dal 15 lug 1905
Il perito constata l'opportunità tecnica dei lavori di manutenzione e riparazione del palazzo; stabilisce i preventivi della spesa, sorveglia, sotto la sua responsabilità, le esecuzione dei lavori stessi e li collauda.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-84