Statuto organicoCapo X

Art. 87

In vigore dal 15 lug 1905
L'esattore-cassiere non potrà ritenere presso di se una somma eccedente le L. 2000. L'eccedenza dovrà essere depositata in un Istituto di credito designato dalla Giunta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-87

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