Statuto organico›Capo X
Art. 87
In vigore dal 15 lug 1905
L'esattore-cassiere non potrà ritenere presso di se una somma eccedente le L. 2000.
L'eccedenza dovrà essere depositata in un Istituto di credito designato dalla Giunta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-87