Statuto organico›Capo X
Art. 83
In vigore dal 15 lug 1905
L'esattore-cassiere esige le pigioni ed eseguisce i pagamenti ordinati con regolare mandato.
Esso è tenuto a prestare una cauzione in titoli al portatore non inferiore al decimo della rendita lorda annua dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-83