Statuto organico›Capo IX
Art. 79
In vigore dal 15 lug 1905
La concessione di lavori e di forniture, la cui spesa non superi le L. 1000, può essere fatta a trattativa privata.
Quando la spesa superi le L. 1000, la concessione dove essere fatta per appalto a licitazione privata, e per asta pubblica se la spesa superi le L. 5000.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-79