Statuto organicoCapo IX

Art. 76

In vigore dal 15 lug 1905
Il dieci per cento della rendita netta è ogni anno destinato a costituire un fondo di riserva pei restauri del palazzo e per far fronte a qualsiasi spesa straordinaria non prevista. Tale fondo è investito in titoli nominativi di rendita dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-76

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