Statuto organico›Capo VIII
Art. 66
In vigore dal 15 lug 1905
Il pensionato che venisse espulso dagli studi o che li abbia abbandonati senza giustificati motivi decadrà dalla concessione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-66