Statuto organico›Capo VIII
Art. 65
In vigore dal 15 lug 1905
Qualora il pensionato sia costretto, per malattia o per altra causa, ad abbandonare durante l'anno scolastico l'Istituto nel quale compie gli studi, deve darne immediatamente avviso all'ufficio di presidenza.
Il presidente ne riferirà alla Giunta, la quale delibererà se si debba mantenere o sospendere la pensione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-65