Statuto organico›Capo VIII
Art. 64
In vigore dal 15 lug 1905
Le infrazioni alla disciplina e la inosservanza dei doveri scolastici sono punite:
1° con l'ammonizione;
2° con la sospensione temporanea della pensione;
3° con la perdita della pensione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-64