Statuto organicoCapo VII

Art. 50

In vigore dal 15 lug 1905
Terminati gli esami, le Commissioni giudicatrici faranno conoscere al presidente dell'Istituto il risultato definitivo dei concorsi. Il Consiglio nella tornata di novembre procede all'assegnazione delle borse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-50

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