Statuto organico›Capo VII
Art. 49
In vigore dal 15 lug 1905
Il presidente, d'accordo colle Commissioni esaminatrici, fissa il giorno ed il luogo degli esami e ne rende avvertiti gl'interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-49