Statuto organicoCapo VII

Art. 46

In vigore dal 15 lug 1905
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi alle borse di studio di cui alle lettere a) e b) dell', sono nominate di volta in volta dal Ministero dell'istruzione pubblica. Esse giudicano dei titoli e degli esami dei concorrenti, in conformità degli avvisi di concorso, e no riferiscono al presidente dell'Istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-46

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