Statuto organico›Capo VII
Art. 43
In vigore dal 15 lug 1905
Non hanno diritto di concorrere alle borse dell'Istituto:
a) coloro che hanno superato l'età di 18 anni se aspirano alle borse per studi secondari e di 25 anni se aspirano alle borse per studi superiori;
b) coloro che hanno già conseguita una laurea;
c) coloro che sono provveduti di altre sovvenzioni a titolo di studio, a meno che non dichiarino di rinunciarvi;
d) coloro le cui famiglie hanno l'abituale residenza nel luogo dove si compiono gli studi, e posseggano mezzi sufficienti pel mantenimento dei loro figli agli studi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-43