Statuto organico›Capo VII
Art. 42
In vigore dal 15 lug 1905
Al godimento delle pensioni possono concorrere i soli figli di cittadini sabini.
Sono considerati cittadini sabini:
a) coloro che appartengono a famiglia di origine Sabina e che hanno il loro domicilio nella Sabina;
b) coloro che sono domiciliati e residenti in Sabina almeno da trent'anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-42