Statuto organico›Capo VI
Art. 40
In vigore dal 15 lug 1905
Per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e delle deliberazioni relative a vincolo o alienazione di patrimonio per un valore eccedente le L. 20,000, sarà sentito il parere delle due Deputazioni provinciali di Roma e di Perugia.
Quando il vincolo o l'alienazione ecceda le L. 50,000, sarà necessario sentire anche il parere dei Comuni interessati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-40