Statuto organicoCapo VII

Art. 41

In vigore dal 15 lug 1905
La rendita netta disponibile, di cui agli viene erogata come segue: a) un quarto in borse di L. 800 ciascuna per studi superiori; b) un quarto in borse da L. 500 ciascuna, per studi liceali, di istituto tecnico, normali, di belle arti, e per gli altri studi ai quali si accede con la licenza ginnasiale o di scuola tecnica; c) un quarto in sussidi a giovani che frequentino le scuole pratiche di agricoltura; d) un quarto in sussidi a giovani che frequentino le scuole di arti e mestieri e professionali. Le somme che rimanessero disponibili, in ciascuna delle suddette categorie, vanno a costituire quattro distinti fondi di riserva a favore di ognuna di esse. Ciascun fondo di riserva non potrà essere erogato in pensioni di studio, se non guairai abbia raggiunta una somma bastevole per tutti gli anni in corso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-41

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