Statuto organico›Capo V
Art. 37
In vigore dal 15 lug 1905
Il presidente ha la rappresentanza giuridica dell'Istituto e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
Ordina l'emissione dei mandati di pagamento entro i limiti dei fondi stanziati nel bilancio, e li firma in unione del ragioniere.
Sovraintende all'osservanza dello statuto e dei regolamenti; ha autorità su tutti gli impiegati e su tutti gli addetti all'Istituto.
Sorveglia la gestione economica dell'Istituto e la condotta dei pensionati e ne riferisce alla Giunta.
Firma tutti i contratti e gli atti derivanti da deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-37