Statuto organicoCapo V

Art. 37

In vigore dal 15 lug 1905
Il presidente ha la rappresentanza giuridica dell'Istituto e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Ordina l'emissione dei mandati di pagamento entro i limiti dei fondi stanziati nel bilancio, e li firma in unione del ragioniere. Sovraintende all'osservanza dello statuto e dei regolamenti; ha autorità su tutti gli impiegati e su tutti gli addetti all'Istituto. Sorveglia la gestione economica dell'Istituto e la condotta dei pensionati e ne riferisce alla Giunta. Firma tutti i contratti e gli atti derivanti da deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-37

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