Statuto organico›Capo IV
Art. 34
In vigore dal 15 lug 1905
La Giunta rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue adunanze.
Essa eseguisce le deliberazioni del Consiglio e veglia al regolare andamento dell'amministrazione dell'Istituto.
Inoltre appartiene alla Giunta:
1° di fissare il giorno per le convocazioni straordinarie del Consiglio;
2° di approvare i contratti di locazione per una durata non superiore ai tre anni;
3° di deliberare intorno ai lavori di riparazione e manutenzione del palazzo;
4° di promuovere l'azione giudiziaria contro i debitori morosi;
5° di compilare i bilanci preventivi e consuntivi;
6° di procedere alla verifica mensile di Cassa e di provvedere all'impiego del fondo disponibile e alla custodia dei titoli depositati dagli inquilini;
7° di deliberare sulle domande di congedo degli impiegai dell'Istituto per una durata non eccedente i tre mesi;
8° di provvedere alla nomina e al licenziamento dei portieri del palazzo;
9° di sorvegliare gli studenti pensionati e di prendere contro di essi le misure disciplinari consentito dall';
10° di deliberare sulle domande degli aspiranti ai concorsi per le borse di studio, secondo le norme stabilito;
11° di prendere in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni che sarebbero di competenza del Consiglio, al quale dovrà riferire nella prima adunanza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-34