Statuto organico›Capo III
Art. 32
In vigore dal 15 lug 1905
I consiglieri che per un intero anno non intervenissero alle adunanze decadono dall'ufficio e non sono rieleggibili che dopo trascorso un biennio. La decadenza è pronunziata dal Consiglio e il Ministero della pubblica istruzione ne può promuovere la dichiarazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-32