Statuto organico›Capo IV
Art. 35
In vigore dal 15 lug 1905
La Giunta si aduna in Roma nella sede dell'Istituto almeno una volta al mese.
È convocata dal presidente con preavviso di cinque giorni.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente, o chi ne fa le veci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-35