Art. 35
Statuto organicoCapo IV

Art. 35

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In vigore dal 15 lug 1905
La Giunta si aduna in Roma nella sede dell'Istituto almeno una volta al mese. È convocata dal presidente con preavviso di cinque giorni. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente, o chi ne fa le veci.
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