Statuto organico›Capo VI
Art. 39
In vigore dal 15 lug 1905
Saranno sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione:
1° i preventivi e i consuntivi annuali deliberati dal Consiglio;
2° le deliberazioni che vincolano il patrimonio dell'Istituto o che lo impegnano in liti, anche come convenuto, non riguardanti l'esazione delle rendite;
3° le deliberazioni che importano alienazioni o permutazioni anche parziali del patrimonio e del fondo di riserva;
4° le deliberazioni relative ai conti atti di appalto per restauri o per altri lavori, quando superino la somma di L. 1000;
5° il regolamento per gli esami di concorso e pel conferimento delle pensioni, i regolamenti di amministrazione o gli organici del personale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-39