Statuto organicoCapo VI

Art. 39

In vigore dal 15 lug 1905
Saranno sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione: 1° i preventivi e i consuntivi annuali deliberati dal Consiglio; 2° le deliberazioni che vincolano il patrimonio dell'Istituto o che lo impegnano in liti, anche come convenuto, non riguardanti l'esazione delle rendite; 3° le deliberazioni che importano alienazioni o permutazioni anche parziali del patrimonio e del fondo di riserva; 4° le deliberazioni relative ai conti atti di appalto per restauri o per altri lavori, quando superino la somma di L. 1000; 5° il regolamento per gli esami di concorso e pel conferimento delle pensioni, i regolamenti di amministrazione o gli organici del personale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-39

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