Statuto organico›Capo VII
Art. 44
In vigore dal 15 lug 1905
Le borse di studio di cui alla lettera a) dell', sono conferite in base ai risultati ottenuti nella licenza liceale o di Istituto tecnico; quello relative alla lettera b), si conferiscono in seguito a concorso per esami.
I sussidi di cui alle lettere c) e d) sono distribuiti nei vari mandamenti della regione Sabina in proporzione al numero degli abitanti, e assegnati ai giovani provveduti dei titoli necessari per essere ammessi alle scuole pratiche di agricoltura, di arti e mestieri e professionali, dando la preferenza ai concorrenti i cui genitori attendono in persona - rispettivamente - all'agricoltura od alle arti e mestieri, e tra essi ai più disagiati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-44