Art. 44
Statuto organicoCapo VII

Art. 44

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In vigore dal 15 lug 1905
Le borse di studio di cui alla lettera a) dell', sono conferite in base ai risultati ottenuti nella licenza liceale o di Istituto tecnico; quello relative alla lettera b), si conferiscono in seguito a concorso per esami. I sussidi di cui alle lettere c) e d) sono distribuiti nei vari mandamenti della regione Sabina in proporzione al numero degli abitanti, e assegnati ai giovani provveduti dei titoli necessari per essere ammessi alle scuole pratiche di agricoltura, di arti e mestieri e professionali, dando la preferenza ai concorrenti i cui genitori attendono in persona - rispettivamente - all'agricoltura od alle arti e mestieri, e tra essi ai più disagiati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-44