Statuto organicoCapo III

Art. 29

In vigore dal 15 lug 1905
Ai membri del Consiglio direttivo è vietato di partecipare alle discussioni e alle deliberazioni quante volte vi entri il loro interesse e quello dei loro parenti od affini sino al quarto grado o di prendere parte a qualsivoglia contratto con l'Istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-29

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