Statuto›Capo V
Art. 23
In vigore dal 28 apr 1905
Visto il numero e la condizione delle fanciulle scelte a godere del benefizio delle borse di studio, si fisserà dalla Commissione per ciascuna di esse l'Istituto idoneo ove ricoverarle, la misura delle borse di studio da assegnarsi a ciascuna, la durata rispettiva, la quale durata potrà successivamente dalla Commissione essere abbreviata od estesa fino al 20° anno di età, secondo le circostanze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-23;566#art-s-23