StatutoCapo V

Art. 23

In vigore dal 28 apr 1905
Visto il numero e la condizione delle fanciulle scelte a godere del benefizio delle borse di studio, si fisserà dalla Commissione per ciascuna di esse l'Istituto idoneo ove ricoverarle, la misura delle borse di studio da assegnarsi a ciascuna, la durata rispettiva, la quale durata potrà successivamente dalla Commissione essere abbreviata od estesa fino al 20° anno di età, secondo le circostanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-23;566#art-s-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo