StatutoCapo V

Art. 20

In vigore dal 28 apr 1905
L'importo di ciascuna borsa di studio sarà variabile secondo gli istituti in cui le fanciulle che godono delle singole borse devono essere ricoverate, istituti da adattarsi a giudizio della Commissione alle condizioni ed ai bisogni rispettivi: non potrà però mai tale importo eccedere le L. 500 annue.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-23;566#art-s-20

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