Statuto›Capo V
Art. 21
In vigore dal 28 apr 1905
La scelta delle fanciulle beneficande si farà dal Consiglio provinciale scolastico in base alle proposte che allo stesso saranno sottoposte dal prefetto o dalla Commissione amministrativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-23;566#art-s-21