Statuto›Capo V
Art. 19
In vigore dal 28 apr 1905
I redditi dell'educatorio depurati dagli oneri patrimoniali, dalle spese di amministrazione e da quelle di mantenimento delle ex-oblate, finché esistono, saranno devoluti alla istituzione di borse di studio a prò di fanciulle povere, mediante le quali borse esse siano ricoverate in Istituti di educazione ed istruzione che proporzionatamente alle rispettive loro condizioni possano abilitarle a procurarsi un onesto avviamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-23;566#art-s-19