StatutoCapo V

Art. 19

In vigore dal 28 apr 1905
I redditi dell'educatorio depurati dagli oneri patrimoniali, dalle spese di amministrazione e da quelle di mantenimento delle ex-oblate, finché esistono, saranno devoluti alla istituzione di borse di studio a prò di fanciulle povere, mediante le quali borse esse siano ricoverate in Istituti di educazione ed istruzione che proporzionatamente alle rispettive loro condizioni possano abilitarle a procurarsi un onesto avviamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-23;566#art-s-19

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