Statuto›Capo V
Art. 22
In vigore dal 28 apr 1905
Per essere ammesse alle borse di studio, occorre che le fanciulle concorrenti rispondano alle seguenti condizioni:
a) che siano povere;
b) che non abbiano meno di anni 6 o più di 15;
c) che siano di sana costituzione e non siano affette da malattie contagiose.
A parità di condizioni saranno preferite le orfane di ambedue o di uno dei genitori, e quelle abbandonate o pericolanti, e fra queste saranno preferite quelle appartenenti alla città di Genova o almeno alla circoscrizione dell'antica Repubblica ligure.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-23;566#art-s-22