StatutoCapo VI

Art. 27

In vigore dal 28 apr 1905
A mano a mano che verranno a mancare dette ex-oblate si accresceranno in corrispondenza le borse di studio sino a che, cessate tutte le ex-oblate, tutti i redditi disponibili dell'educatorio siano a tale nuovo scopo interamente devoluti. Visto, d'ordine di Sua Maestà: Il ministro Orlando.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-23;566#art-s-27

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