Statuto›Capo VI
Art. 27
In vigore dal 28 apr 1905
A mano a mano che verranno a mancare dette ex-oblate si accresceranno in corrispondenza le borse di studio sino a che, cessate tutte le ex-oblate, tutti i redditi disponibili dell'educatorio siano a tale nuovo scopo interamente devoluti.
Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro
Orlando.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-23;566#art-s-27