Statuto›Capo V
Art. 25
In vigore dal 28 apr 1905
La Commissione potrà con deliberazione motivata togliere il beneficio delle borse di studio a quelle tra le fanciulle beneficate che per la malattia sopravvenuta non possono più fruirne o che per cattiva condotta o per poca diligenza nello studio se no rendano immeritevoli.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-23;566#art-s-25