Statuto›Capo V
Art. 24
In vigore dal 28 apr 1905
In caso di assoluto bisogno l'educatorio potrà fornire alle fanciulle un modesto corredo nei limiti del puro necessario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-23;566#art-s-24