StatutoCapo VI

Art. 26

In vigore dal 28 apr 1905
L'educatorio continuerà a mantenere le ex-oblate fino a che le stesse sussistono provvedendo ad esse o direttamente come fece sinora, o con ricoverarle in altro Istituto o con assegnare loro una pensione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-23;566#art-s-26

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