Statuto›Capo VI
Art. 26
In vigore dal 28 apr 1905
L'educatorio continuerà a mantenere le ex-oblate fino a che le stesse sussistono provvedendo ad esse o direttamente come fece sinora, o con ricoverarle in altro Istituto o con assegnare loro una pensione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-23;566#art-s-26