Statuto›Capo IV
Art. 18
In vigore dal 28 apr 1905
Senza l'autorizzazione del prefetto, sentito, ove d'uopo, il Consiglio provinciale scolastico, non può operarsi alcuno storno di fondi da capitolo a capitolo del bilancio, e non può essere aumentata alcuna assegnazione passiva con nuove o maggiori entrate verificatesi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-23;566#art-s-18