Statuto›Capo III
Art. 14
In vigore dal 28 apr 1905
Il presidente:
a) dirige immediatamente l'Istituto e ne ha la legale rappresentanza;
b) spedisce gli avvisi per la convocazione della Commissione, ne presiede e ne dirige le adunanze;
c) cura la esecuzione delle deliberazioni prese dalla Commissione;
d) riceve, dirige e sottoscrive la corrispondenza ufficiale;
e) cura la regolare tenuta degli inventari, la conservazione dei titoli e documenti relativi ai beni, la esatta tenuta dei registri, nonché del repertorio degli atti soggetti a registrazione, e in genere il normale andamento degli affari;
f) cura la trascrizione, ove del caso, degli atti di acquisto, e la iscrizione o rinnovazione dei privilegi ed ipoteche;
g) procede alle verifiche di cassa e cura la compilazione dei relativi verbali;
h) vigila la sollecita ed integra riscossione delle entrate e provvede con regolari mandati al pagamento delle spese nei limiti del bilancio;
i) vigila gli impiegati, i salariati e li sospende nei casi di urgenza o per valide ragioni, salvo riferirne alla Commissione nella prima adunanza;
k) sorveglia la condotta delle fanciulle ammesse a godere delle borse di studio e ne informa la Commissione;
l) prende, in caso di urgenza, le misure conservatorie reclamate dal bisogno dell'educatorio e ne informa tosto la Commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-23;566#art-s-14