Statuto›Capo II
Art. 10
In vigore dal 28 apr 1905
La Commissione:
a) provvede alla compilazione del bilancio preventivo;
b) delibera sul conto del tesoriere;
c) provvede all'amministrazione dei beni, alla riscossione delle rendite e delle oblazioni che provenissero all'Istituto, nonché alla erogazione delle entrate, secondo i fini dell'Istituto stesso;
d) determina i contratti da stipulare e le rispettive condizioni;
e) delibera sulle azioni da promuovere;
f) delibera sulla accettazione di eredità, lasciti e doni;
g) forma i regolamenti di amministrazione e servizio interno, nonché il regolamento del personale;
h) nomina e revoca gl'impiegati e salariati;
i) delibera sulla scelta delle fanciulle da proporsi al Consiglio provinciale scolastico per l'assegnazione delle borse di studio, sulla misura e durata delle borse stesse, nonché sulla scelta degli Istituti in cui le fanciulle beneficate siano ricoverate ed istruite;
k) delibera infine su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio e l'uso delle rendite e l'andamento in genere dell'educatorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-23;566#art-s-10