StatutoCapo II

Art. 10

In vigore dal 28 apr 1905
La Commissione: a) provvede alla compilazione del bilancio preventivo; b) delibera sul conto del tesoriere; c) provvede all'amministrazione dei beni, alla riscossione delle rendite e delle oblazioni che provenissero all'Istituto, nonché alla erogazione delle entrate, secondo i fini dell'Istituto stesso; d) determina i contratti da stipulare e le rispettive condizioni; e) delibera sulle azioni da promuovere; f) delibera sulla accettazione di eredità, lasciti e doni; g) forma i regolamenti di amministrazione e servizio interno, nonché il regolamento del personale; h) nomina e revoca gl'impiegati e salariati; i) delibera sulla scelta delle fanciulle da proporsi al Consiglio provinciale scolastico per l'assegnazione delle borse di studio, sulla misura e durata delle borse stesse, nonché sulla scelta degli Istituti in cui le fanciulle beneficate siano ricoverate ed istruite; k) delibera infine su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio e l'uso delle rendite e l'andamento in genere dell'educatorio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-23;566#art-s-10

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