Statuto›Capo II
Art. 12
In vigore dal 28 apr 1905
Le deliberazioni che rechino diminuzione o trasformazione di patrimonio od oltrepassino i limiti dell'ordinaria amministrazione devono essere approvate dal prefetto, sentito, ove d'uopo, il Consiglio provinciale scolastico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-23;566#art-s-12