Statuto›Capo II
Art. 11
In vigore dal 28 apr 1905
La Commissione alla fine d'ogni anno prepara una specifica relazione sull'andamento amministrativo e morale dell'educatorio e lo trasmette al Ministero della pubblica istruzione pel tramite del Consiglio provinciale scolastico proponendo, ove d'uopo, le riforme ed i provvedimenti che crede utili all'incremento dell'educatorio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-23;566#art-s-11