Statuto›Capo II
Art. 7
In vigore dal 28 apr 1905
Le votazioni si faranno per appello nominale o a voti segreti, ed hanno sempre luogo in quest'ultima forma, quando si tratti di quistioni concernenti persone.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-23;566#art-s-7