StatutoCapo II

Art. 3

In vigore dal 28 apr 1905
L'amministrazione dell'educatorio è affidata ad una Commissione amministrativa nominata con decreto Reale su proposta del prefetto presidente del Consiglio provinciale scolastico, è composta di tre membri, cioè d'un presidente e di due consiglieri. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-23;566#art-s-3

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