StatutoCapo I

Art. 2

In vigore dal 28 apr 1905
L'educatorio provvede ai sopraddetti scopi coi redditi che gli provengono dai suoi capitali investiti in titoli ed altri impieghi fruttiferi, coi frutti degli stabili che possiede, coi proventi delle annualità cui ha diritto e con le oblazioni che comunque gli pervengano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-23;566#art-s-2

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