Regolamento›§ i
Art. 151
In vigore dal 16 mar 1905
Quando l'uso e la destinazione delle opere dei porti non siano consentanee allo scopo per cui le opere stesse furono costruite, o siano tali da comprometterne la buona conservazione, gli Uffici del genio civile ne avvertiranno le Capitanerie di porto pei necessari provvedimenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-151