Regolamento§ i

Art. 153

In vigore dal 16 mar 1905
Quando si facciano, in prossimità dei muri di sponda, straordinari depositi od accumulamenti di merci, pei quali possa essere compromessa la stabilità dei muri stessi, gli Uffici del genio civile ne avvertiranno la Capitaneria di porto, e, d'accordo con essa, stabiliranno i limiti in estensione ed altezza, entro i quali dovranno contenersi tali accumulamenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-153

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