Regolamento›§ i
Art. 149
In vigore dal 16 mar 1905
Una copia del conto coi relativi documenti, di che nel precedente articolo, sarà, a cura del capitano di porto, notificata in via amministrativa ai proprietari obbligati al pagamento con ingiunzione del termine entro al quale dovranno versare la somma nella tesoreria dello Stato.
Trascorso inutilmente il termine suaccennato, un'altra copia del conto e dei documenti, munita di un nuovo precetto, e dichiarata esecutoria dal presidente del tribunale civile competente per territorio, sarà, a forma dell' del Codice per la marina mercantile, notificata al debitore moroso per cura del pretore, il quale, occorrendo, farà procedere alla riscossione forzata.
Potranno gl'interessati presentare reclami nel termine e nelle forme di cui al precitato .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-149