Regolamento›§ i
Art. 154
In vigore dal 16 mar 1905
Quante volte nell'ammarraggio delle navi alle colonne, agli anelli o ad altre prese di ammarraggio, non siano osservate le cautele prescritte, e vengano ad ammarrarsi più navi ad una stessa presa, in guisa da cimentarne la stabilità, gli Uffici del genio civile ne informeranno la Capitaneria di porto perché provveda.
Le Capitanerie sorveglieranno perché i grandi bastimenti accostati alle calate rallentino i loro ormeggi, man mano che si alleggeriscono del loro carico, e perché i piroscafi non diano moto alla macchina stando all'ormeggio.
Quando gli ormeggi siano costituiti da catene, debbono essere rivestiti di paglia o d'altro, ovvero appoggiati su legno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-154